Scheda 5
Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2025, 09:31
(art. 146 commi 4 e 11 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
L’autorizzazione paesaggistica e’ presupposto per il titolo edilizio ed ha validita’ cinque anni
(art. 146 comma 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
L’autorizzazione paesaggistica e’ efficace trascorsi 30 giorni dal suo rilascio
(art. 146 comma 11 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
1. Se di competenza della regione:
- l’autorizzazione paesaggistica deve essere allegata alla denuncia inizio attività o alla domanda di permesso di costruire.
2. Se di competenza del comune:
- la domanda di autorizzazione paesaggistica può essere presentata insieme alla pratica edilizia.
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Nel caso di SCIA alternativa al permesso di costruire, SCIA, CILA e CIL:
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la pratica rimane congelata fino al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
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