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Tutela esercitata da norme di carattere nazionale decreto legislativo n. 42/2004 e S.M.I.

Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2025, 10:08

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
Lo Stato, le Regioni, le città metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento delle loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale.
I privati proprietari, possessori o detentori dei beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale [...] sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo1 e articolo 2, comma 1).

Tutela dei beni culturali
Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. - Parte seconda [artt. da 10 a 130]
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 2, comma 2).

Tutela dei beni paesaggistici
Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. - Parte terza [artt. da 131 a 159]
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati [...] costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 2, comma 3).


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