Polizia Municipale - Oggetti ritrovati
Legislazione di riferimento: Art. 938 Art. 927 e seguenti: CODICE CIVILE DISCIPLINA PER LA GESTIONE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE
Deliberazione Giunta Comunale n. 234 del 14/3/95
Art. 5: la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso, sottoscritto dal Sindaco, da farsi per due domeniche successive e che deve restare affisso per tre giorni ogni volta.
Deliberazione Giunta Comunale n. 224 del 14/3/95
Modalità di restituzione: le cose ritrovate verranno restituite, previo accertamento e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiari di esserne il proprietario.
All'atto della restituzione viene redatto processo verbale dove, oltre le generalità complete del proprietario, sono riportate tutte le notizie utili per risalire con precisione alla proprietà.