TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI
Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 32/08 e s.m.i.
Negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, gli interventi edilizi possono essere realizzati soltanto a condizione che, oltre al titolo abilitativo edilizio (di qualsiasi tipo), venga acquisita anche l’Autorizzazione Paesaggistica, cioè il provvedimento previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) che accerti la loro compatibilità dal punto di vista paesaggistico.
La competenza a rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica è della Regione o, in alcuni casi, è demandata ai Comuni, che si avvalgono delle Commissioni Locali per il Paesaggio, secondo la procedura stabilita dal suddetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
L'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" individua le competenze a rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica in rapporto alle diverse tipologie di intervento ed indica le opere per le quali l'Autorizzazione non è richiesta.
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