A.I.R.E.
Rilascio carta di identità e autentiche con servizio a domicilio
Cambio di abitazione
Carta d'identità
Certificati anagrafici storici
Certificati rilasciati a vista o tramite posta/pec
Certificato di godimento diritti politici/Certificato di iscrizione nelle liste elettorali
Iscrizione anagrafica per immigrazione
Cittadini comunitari: rilascio attestazioni
Attribuzione numeri civici
Pensioni
UFFICI e SERVIZI - Anagrafe - A.I.R.E.
Normativa: Legge 27/10/1988 n. 470
La denuncia di trasferimento riguarda i cittadini già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Novi Ligure.
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero possono ottenere l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con una delle seguenti modalità:
- recandosi, una volta raggiunta la destinazione estera, al Consolato italiano competente per territorio. Il Consolato provvederà ad inviare la pratica al Comune che procederà all'iscrizione all'AIRE;
- in alternativa, il cittadino può rendere la dichiarazione presso l'Ufficio Anagrafe (fornendo l'esatto indirizzo nello Stato estero). Anche in questo caso l'interessato dovrà recarsi successivamente al Consolato per denunciare la sua presenza sul territorio estero. Il Consolato infatti dovrà inviare al Comune la conferma dell'avvenuto trasferimento. Se l'interessato non si rivolge al consolato, la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente verrà effettuata per irreperibilità e non per migrazione all'estero, con conseguente segnalazione al Prefetto.
Requisiti: essersi trasferiti o essere in procinto di trasferirsi all'estero entro pochi giorni.
Documentazione necessaria: documento di riconoscimento valido.
UFFICI e SERVIZI – Anagrafe – Rilascio carta di identità e autentiche con servizio a domicilio
Rilascio carta d'identità, autenticazioni di sottoscrizioni (firme, deleghe, atti notori) e legalizzazioni di foto possono avvenire a domicilio, qualora l’interessato sia impossibilitato a muoversi, come attestato da relativo certificato medico.
Modalità di richiesta ed erogazione:
Nel caso di impossibilità a presentarsi personalmente allo sportello per grave malattia o per invalidità, un delegato dovrà presentare presso l’ufficio Anagrafe idonea documentazione .
Documentazione necessaria:
Certificato del medico curante o esibizione del decreto di invalidità o decreto di concessione dell'indennità di accompagnamento.
UFFICI e SERVIZI - Anagrafe- cambio di abitazione
Normativa: DPR n. 223 del 30/05/1989
Ricevimento dichiarazione di cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale.
Modalità di richiesta ed erogazione:
Uno dei componenti maggiorenni della famiglia anagrafica, a partire dal 9/05/2012 deve effettuare la relativa dichiarazione anagrafica , entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto di fatto il cambio, compilando i moduli conformi a quelli qui di seguito allegati, direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, oppure mediante raccomandata (Ufficio Anagrafe - Via Paolo Giacometti n. 22- 15067 Novi Ligure) o per fax (0143 - 772382). La dichiarazione può avvenire anche per via telematica, ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunenoviligure.it;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo: anagrafe@comune.noviligure.al.it.
Scarica il Modulo per variazione di residenza (seppur non sia contraddistinta da asterisco, è obbligatoria la compilazione della parte relativa all'occupazione, e a quale titolo, dell'alloggio presso il quale si chiede il cambio di abitazione).
In applicazione dell'art. 5 "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" del D.L. 28/03/2014 n. 47 , in vigore dal 29/03/2014, al fine di una più spedita verifica della dichiarazione resa, si suggerisce di allegare copia del relativo titolo legittimante l'occupazione stessa (La mancanza di tale/i allegato/i non è motivo di rifiuto o mancata registrazione della dichiarazione).
Decorrenza della nuova residenza:
1)Domanda presentata tramite PEC sulla PEC del Comune: data di arrivo della PEC;
2)Domanda presentata tramite PEC sulla e-mail del Comune : data di protocollazione della domanda stessa;
3)Domanda presentata tramite e-mail su PEC del Comune: data di protocollazione della domanda stessa;
4)Domanda presentata tramite fax: data di protocollazione della domanda stessa;
5)Domanda presentata tramite raccomandata: data di arrivo della raccomandata.
PATENTE, CARTA DI CIRCOLAZIONE E CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEL CICLOMOTORE
Per modificare l'indirizzo di residenza del titolare di patente di guida presso la Motorizzazione, l'indirizzo sulla carta di circolazione e sul contrassegno di identificazione del ciclomotore, il cittadino, dovrà compilare il modulo di cui sopra indicando gli estremi della patente di guida nonché le targhe di eventuali mezzi di circolazione a se intestati.
L'Ufficiale di Anagrafe consegnerà /invierà al richiedente la comunicazione di avvio procedimento nonché una ricevuta che il cittadino conserverà unitamente alla patente di guida, alla carta di circolazione ed al contrassegno di identificazione del ciclomotore, come dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di abitazione al competente ufficio comunale, in attesa di ricevere il tagliando di cui all'art. 116 comma 11 del Codice della Strada (modif. dall'art. 3 - comma 4 - del DPR 19/04/1994 n. 575).
UFFICI e SERVIZI - Anagrafe- carta d'identità
NORMATIVA
Regolamento di P.S. (art. 288 e seguenti);
Legge 6 Agosto 2015 n. 125
Decreto Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015
Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016
Circolare Ministero dell'Interno n. 10/2016 del 10 giugno 2016
Legge 21/11/1967 n. 1185 - norme sui passaporti ; Legge 28/02/1990 n. 39; Legge 18/01/1993 n. 8
L. n. 133 del 06/08/2008
D. L 13/05/2011 n. 70
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Il Ministero dell'Interno ha ultimato le necessarie procedure di rilascio e dal 9 Ottobre 2017 il Comune di Novi Ligure adotta il nuovo sistema di emissione della CIE.
La carta d’identità elettronica avrà la stessa validità e la stessa durata di quella cartacea e sarà sempre possibile manifestare il consenso o il diniego alla donazione degli organi.
La Carta di identità elettronica ha le dimensioni di una carta di credito corredata da foto, impronte digitali e codice fiscale del titolare e da un microprocessore a radio frequenza, per proteggere da contraffazione i dati anagrafici.
Inoltre ha la caratteristica di agevolare l’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e rendere ancora più semplice l’utilizzo dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
MODALITA' E TEMPI DI RILASCIO
Il cittadino continuerà sempre a rivolgersi agli sportelli d'anagrafe del proprio Comune, ma non sarà più il Comune a rilasciare la CIE: l'operatore comunale acquisirà i dati su un sistema informatico collegato con il Centro nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno. Il cittadino deve presentarsi con la vecchia carta d'identità ed in mancanza di questa, con un documento di riconoscimento valido, oltre alla tessera sanitaria o al certificato sostitutivo di attribuzione del codice fiscale. Inoltre, dovrà essere esibita una foto tessera recente che sarà riconsegnata al cittadino al termine delle operazioni di rilascio. Verranno acquisite le impronte digitali e la firma del cittadino maggiore di anni dodici. Materialmente, poi, la carta sarà stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sarà spedita all'indirizzo indicato dal cittadino, entro 6 giorni lavorativi. Ricordiamo quindi che è possibile rinnovare la carta fino a 180 giorni prima della naturale scadenza, in modo da organizzarsi in previsione di viaggi o scadenze con congruo anticipo. In caso di smarrimento o furto occorre presentare copia autenticata od originale della denuncia presentata alle autorità competenti, in cui risulti il numero del vecchio documento.
Il cittadino straniero deve esibire il passaporto ed il permesso di soggiorno in corso di validità oppure il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta postale di richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza del permesso.
COSTI
Il costo della nuova carta elettronica è di 22,21 (€ 16,79 corrispettivo per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, € 5.16 diritto fisso e 0.26 diritti di segreteria) .
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 L’ACCESSO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI – CIMITERIALI AVVIENE ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.
CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA
Le carte d'identità cartacee tradizionali già emesse rimangono valide fino alla loro scadenza naturale e, pertanto, il cittadino non dovrà richiedere il rilascio della carta di identità elettronica.
Come indicato nella Circolare n. 4/2017 del Ministero dell’Interno, si rilasciano le carte di identità in modalità cartacea solo in casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente, per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Potranno essere rilasciate anche ai cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) e ai cittadini non residenti nel nostro Comune, previo nulla osta da parte del Comune di residenza.
Modalità di richiesta ed erogazione:
Il cittadino deve presentarsi con la vecchia carta d'identità ed in mancanza di questa, con un documento di riconoscimento valido.
Deve essere in possesso di n. 2 foto tessera uguali e recenti. Il rilascio avviene a vista per i residenti.
La carta di identità costa complessivamente € 5.42, di cui € 5.16 diritto fisso e 0.26 diritti di segreteria
Nel caso di carte d'identità che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 25/06/2008, l'Ufficio Anagrafe potrà procedere, su richiesta del titolare, con la convalida del documento originario per gli ulteriori 5 anni , apponendo la seguente "Apostilla" : “Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008 n. 112 fino al .....".
La carta d'Identità è valida per l'espatrio se non riporta nessuna indicazione contraria nella quarta facciata. Può essere rinnovata fino a sei mesi antecedenti la scadenza, esibendo sempre e comunque la carta d'identità in possesso.
In caso di smarrimento o furto occorre presentare copia autenticata od originale della denuncia presentata alle autorità competenti, in cui risulti il numero del vecchio documento.
Il cittadino straniero deve esibire il passaporto ed il permesso di soggiorno in corso di validità oppure il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta postale di richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza del permesso.
CARTA D'IDENTITA' - MINORI
Se deve essere rilasciata la carta di identità valida per l’espatrio ad un minorenne, lo stesso deve essere accompagnato da tutti e due i genitori che, muniti di un documento di riconoscimento valido, devono sottoscrivere la dichiarazione che il minore medesimo non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. (art. 3 lett. B-D-E-F-G della legge 21/11/1967 n. 1185). Occorre la sottoscrizione di entrambi i genitori , salvo autorizzazione del Giudice Tutelare che deve essere esibita allo sportello. Se il rilascio non è richiesto per l'espatrio, il minore deve essere accompagnato da almeno un genitore/esercente la patria potestà, in possesso di un documento di riconoscimento. Si rende noto che, con D.L. n. 70 del 13/05/2011, è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità.
Inoltre, per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggi con uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che vengano menzionate, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari, le generalità della/e persona/e, dell'Ente o della Compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. Le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
MODULO PER ASSENSO AL RILASCIO DA PARTE DI UN GENITORE
CARTA D'IDENTITA' - VALIDITA'
La carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre ha una validità di tre anni dalla data del rilascio e scade alla data del successivo compleanno;
La carta d'identità rilasciata ai minori di eta' compresa tra i tre e i diciotto anni ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e scade alla data del successivo compleanno;
La carta d'identità rilasciata ai maggiorenni ha una validità di dieci anni dalla data del rilascio e scade alla data del successivo compleanno.
CARTA D'IDENTITA' - CITTADINI STRANIERI
Se trattasi di cittadino straniero, la carta d'identità viene sempre e comunque rilasciata "non valida ai fini dell'espatrio".
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE LA VOLONTÀ DI DONARE GLI ORGANI
A partire dal 01/02/2016, anche l’Ufficio di Anagrafe del Ns. Comune può raccogliere e registrare la dichiarazione dei cittadini residenti in merito alla volontà di donare organi e tessuti, in occasione del rilascio e del rinnovo della carta di identità. A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l’obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro 24 ore su 24. Per esprimere la propria volontà in occasione del rinnovo della carta d’identità, occorre comunicarlo all’operatore. Il cittadino può anche scegliere di non esprimersi al riguardo e nessuna comunicazione verrà inviata al SIT. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento, recandosi presso le ASL di appartenenza. Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste. E’ possibile anche in qualsiasi momento richiedere la cancellazione della dichiarazione di volontà resa presso i Comuni o le ASL e registrata nel Sistema Informativo Trapianti, semplicemente recandosi presso l’Ente in cui è stata manifestata la precedente dichiarazione di volontà.
PAESI ESTERI PER CUI E' SUFFICIENTE LA CARTA D'IDENTITA':
a) titolari di carte non prorogate con timbro o con validità decennale: per conoscere i Paesi per cui è sufficiente la carta d'identità si suggerisce di consultare il sito: www.poliziadistato.it
b) titolari di carte d'identità prorogate con timbro o da prorogare:dal sito ministeriale http://www.viaggiaresicuri.it si apprende che , a fronte di ripetuti disagi verificatesi a nostri connazionali, determinati dal mancato riconoscimento di alcuni Paesi delle carte di identità per espatrio prorogate con timbro, il Ministero dell'Interno ha comunicato che i possessori di carte rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte di identità.
UFFICI e SERVIZI - Anagrafe- certificati anagrafici storici
Normativa: DPR n. 223 del 30/05/1989 - Legge n. 604 del 1962, tab. D, art. n. 6-bis
Rilascio certificati di residenza e stati di famiglia riferiti a date pregresse: per i certificati di residenza, la certificazione decorre dal 01/01/1911, mentre per gli stati di famiglia dal 30/09/1965.
Modalità di richiesta ed erogazione:
Il cittadino deve effettuare la richiesta scritta e motivata con l'eventuale indicazione del motivo di esenzione dall'imposta di bollo.
Si intende per “ricerca storica” quella relativa alla certificazione di posizioni anagrafiche antecedenti all'01/01/1993, data di registrazione dei dati anagrafici in modalità informatica.
Il costo della certificazione è di € 2,58 per ogni nominativo presente nella certificazione, se in carta libera, oppure € 5,16, oltre all’imposta di bollo, se in carta legale, per ogni individuo presente nella certificazione.
Per quanto riguarda gli usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo , vedi il modello qui di seguito allegato.
Scarica il Modulo per la richiesta
Si precisa che, a far data dal 01/07/2013 (Autorizzazione Prot. 47121 del 17/05/2013- Agenzia delle Entrate Ufficio terr. di Novi Ligure ), relativamente ai suddetti certificati l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modalità virtuale: in questo caso, l'utente non dovrà presentarsi allo sportello già munito di marca da bollo, ma potrà corrispondere l'importo di euro 16,00 (ovvero il costo della marca da bollo) direttamente allo "sportello certificazione" .
Si ricorda che l'art. 43 del DPR 445/2000 dispone che le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di Pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati,qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del DPR 445/2000, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. Pertanto in tali casi, il cittadino può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà , che è sempre esente dal pagamento dell'imposta di bollo. La suddetta dichiarazione ha la stessa validità temporale dei certificati che sostituisce.
UFFICI e SERVIZI – Anagrafe - Certificati rilasciati a vista o tramite posta/pec
NORMATIVA: Regolamento anagrafico DPR 30/05/1989 n. 223 - L. n. 183 del 12/11/2011 art. 15
Modalità di richiesta ed erogazione:
Può essere effettuata direttamente allo sportello da chiunque, salvo limiti imposti dalla legge, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Nel caso di richiesta per posta, invece, deve essere inviata al Comune una richiesta scritta con specificato il tipo di certificato occorrente, nonché l’uso che si farà dello stesso.
Qualora il richiedente non debba corrispondere alcuna somma per i diritti di segreteria né per l’applicazione del bollo, la richiesta e la relativa certificazione potranno avvenire mediante pec.
Si ricorda che l'art. 43 del DPR 445/2000 dispone che le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di Pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati,qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del DPR 445/2000, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. Pertanto in tali casi, il cittadino può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione , che è sempre esente dal pagamento dell'imposta di bollo. La suddetta dichiarazione ha la stessa validità temporale dei certificati che sostituisce.
Inoltre, ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".
Se il certificato viene richiesto in carta libera, deve essere specificato l'uso per il quale sia espressamente prevista l'esenzione dal bollo.
Qualora la richiesta avvenga mediante posta, la richiesta deve contenere, in allegato, l'importo corrispondente ai diritti di segreteria, una marca da bollo (per i certificati in bollo, o, in alternativa € 16,00 per l’assolvimento del bollo in modalità virtuale) ed una busta affrancata con il proprio indirizzo per la spedizione successiva. Si precisa che, a far data dal 01/07/2013 (Autorizzazione Prot. 47121 del 17/05/2013- Agenzia delle Entrate Ufficio terr. di Novi Ligure ), relativamente ai suddetti certificati l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modalità virtuale: in questo caso, l'utente non dovrà presentarsi allo sportello già munito di marca da bollo, ma potrà corrispondere l'importo di euro 16.00(ovvero il costo della marca da bollo) direttamente allo "sportello certificazione" .
Il costo della certificazione è di € 0,26 se in carta libera, € 0,52 più l’imposta di bollo se in carta legale.
Per quanto riguarda gli usi per cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, vedi il Modello qui di seguito allegato.
Scarica il Modello di richiesta
UFFICI e SERVIZI – Anagrafe/Elettorale - Certificato di godimento diritti politici/Certificato di iscrizione nelle liste elettorali
Normativa: D.P.R. 26/10/1972 N. 642; D. Presidente del Consiglio dei Ministri 18/5/1990
Requisiti dei richiedente:essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Novi Ligure.
Il certificato di godimento dei diritti politici è il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:
-
essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
-
avere subito l'interdizione dai pubblici uffici.
Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza.
Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale, l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici).
Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea, l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene su richiesta dell'interessato.
Il certificato è utilizzabile prevalentemente nell'ambito del procedimento elettorale, in occasione della presentazione delle candidature per la sottoscrizione di liste di candidati alle elezioni o per la sottoscrizione di proposte referendarie o leggi di iniziativa popolare.
Modalità di richiesta ed erogazione: richiesta verbale/scritta all'Ufficio Anagrafe o all’Ufficio Elettorale.
Il costo della certificazione (diritti di segreteria) è di € 0,26, se il certificato viene rilasciato in carta semplice, € 0,52 se rilasciato in bollo, oltre all’applicazione del bollo da € 16,00.
Si precisa che, a far data dal 01/07/2013 (Autorizzazione Prot. 47121 del 17/05/2013- Agenzia delle Entrate Ufficio terr. di Novi Ligure ), relativamente ai suddetti certificati l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modalità virtuale: in questo caso, l'utente non dovrà presentarsi allo sportello già munito di marca da bollo, ma potrà corrispondere l'importo di euro 16,00 (ovvero il costo della marca da bollo) direttamente allo sportello “certificazione" .
UFFICI e SERVIZI – Anagrafe – Iscrizione anagrafica per immigrazione
NORMATIVA: DPR n. 223 del 30/05/1989; DPR 19/04/1994 n. 575; Circolare M.I.A.C.E.L. n. 11/1995
Domanda di iscrizione anagrafica
(trasferimento della residenza da altro comune italiano o dall’estero)
Modalità di richiesta ed erogazione:
Il cittadino a partire dal 09/05/2012 deve effettuare la relativa dichiarazione anagrafica , entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto di fatto il cambio, compilando i moduli conformi a quelli qui di seguito allegati, direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe ,oppure mediante raccomandata (Ufficio Anagrafe Via Paolo Giacometti n. 22- 15067 Novi Ligure), per fax, (0143 - 772382) e per via telematica, ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunenoviligure.it;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo: anagrafe.iscrizioni@comune.noviligure.al.it.
Scarica il Modulo di variazione di residenza (Seppur non sia contraddistinta da asterisco, è obbligatoria la compilazione della parte relativa all'occupazione, e a quale titolo, dell'alloggio presso il quale si chiede l'iscrizione anagrafica). In applicazione dell'art. 5 "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" del D.L. 28/03/2014 n. 47 , in vigore dal 29/03/2014, al fine di una più spedita verifica della dichiarazione resa, si suggerisce di allegare copia del relativo titolo legittimante l'occupazione stessa (la mancanza di tale/i allegato/i non è motivo di rifiuto o mancata registrazione della dichiarazione). Per conoscere la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica, i cittadini comunitari dovranno consultare il seguente allegato A; invece, i cittadini extracomunitari dovranno consultare il seguente allegato B.
Allegato A
Decorrenza della nuova residenza:
1)Domanda presentata tramite PEC sulla PEC del Comune: data di arrivo della PEC
2)Domanda presentata tramite PEC sulla e-mail del Comune : data di protocollazione della domanda stessa
3)Domanda presentata tramite e-mail su PEC del Comune: data di protocollazione della domanda stessa
4)Domanda presentata tramite fax: data di protocollazione della domanda stessa
5)Domanda presentata tramite raccomandata: data di arrivo della raccomandata
Patente, carta di circolazione e contrassegno di identificazione del ciclomotore:
Per modificare l'indirizzo di residenza del titolare di patente di guida presso la Motorizzazione, l'indirizzo sulla carta di circolazione e sul contrassegno di identificazione del ciclomotore, il cittadino, dovrà compilare il modulo di cui sopra indicando gli estremi della patente di guida nonché le targhe di eventuali mezzi di circolazione a se intestati.
L'Ufficiale di Anagrafe consegnerà /invierà al richiedente la comunicazione di avvio procedimento nonché una ricevuta che il cittadino conserverà unitamente alla patente di guida, alla carta di circolazione ed al contrassegno di identificazione del ciclomotore, come dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di abitazione al competente ufficio comunale, in attesa di ricevere il tagliando di cui all'art. 116 comma 11 del Codice della Strada (modif. dall'art. 3 - comma 4 - del DPR 19/04/1994 n. 575).
In caso di trasferimento dell'intero nucleo familiare, la denuncia può essere resa da un componente della famiglia, purché maggiorenne.
In attesa dell'espletamento della pratica il cittadino può avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione.
La procedura è la stessa anche per il cittadino che rimpatria dall'estero.
Requisiti: il cittadino deve dimorare abitualmente nel comune.
Entro due giorni lavorativi possono essere rilasciati stato di famiglia, certificato di residenza e carta di identità. Per ottenere il rilascio della carta di identità, occorre che l’ufficio riceva la conferma dati dal Comune di precedente iscrizione anagrafica.
Qualora il cittadino straniero dovesse lasciare l'Italia per andare a dimorare abitualmente in un Paese estero, prima di abbandonare il territorio italiano, dovrà far pervenire all'Ufficio scrivente il modello di seguito allegato, secondo le modalità previste per l'iscrizione anagrafica.
Scarica il Modello per il trasferimento all'estero
UFFICI E SERVIZI - Anagrafe - Cittadini comunitari: rilascio attestazioni
Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007
A partire dall’11 aprile 2007, la carta di soggiorno per cittadini comunitari, rilasciata in precedenza dalla Questura, e’ stata sostituita da un’attestazione rilasciata dall’Ufficio Anagrafe.
Mentre per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità, per periodi di soggiorno superiori ai tre mesi sono prescritte tre distinte procedure:
1) Cittadino dell’unione avente un autonomo diritto di soggiorno:
A) soggiorno per motivi di lavoro:
Il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata.
I cittadini dell’Unione attualmente in possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza della carta/permesso non hanno l’obbligo di presentare la suddetta documentazione.
B) soggiorno senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale:
Il cittadino dell’Unione deve produrre una dichiarazione sostitutiva relativamente alla disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e per i propri familiari (nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi) e, in aggiunta, polizza di assicurazione sanitaria oppure esibire uno dei formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37). Per quanto concerne la definizione dei parametri economici, gli stessi sono stabiliti in base all'assegno sociale minimo per l'anno in corso, ed a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare (si ricorda che: per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; i figli minori di anni 14 non sono conteggiati oltre i 2).
C) Soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale:
Il cittadino dell’unione deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilità di risorse economiche sufficienti (in base a quanto indicato al punto precedente) e polizza di assicurazione sanitaria oppure esibire uno dei formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37).
2) Familiare del cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di uno stato membro:
I familiari del cittadino dell’unione aventi diritto di soggiorno sono:
- coniuge;
- discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
- partner: con l’onere di dimostrare l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione, mediante documentazione proveniente da qualsiasi Paese.
I cittadini dell’Unione di cui sopra devono presentare:
-documento di identità;
-documentazione ufficiale attestante la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati o dichiarazione sostitutiva relativa alla qualità di vivenza a carico.
3) Familiare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno stato membro:
Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno stato membro, e’ la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.
Per questi soggetti, l’iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della questura del suddetto titolo.
Pertanto l’adempimento relativo alla richiesta d’iscrizione anagrafica e’ successivo all’acquisizione della carta di soggiorno stessa.
Si ricorda che:
- I cittadini dell’Unione in possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità dovranno presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe nei 30 gg. antecedenti alla scadenza degli stessi, producendo la documentazione attestante la loro titolarità a soggiornare in Italia, in base ai criteri sopra indicati.
- Le disposizioni del suddetto decreto si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino.
Rilascio certificazione:
Attestato di iscrizione anagrafica di cittadino U.E. (in bollo): per cittadini comunitari residenti regolarmente in Italia da meno di 5 anni;
Attestato di soggiorno permanente per cittadino U.E. (in bollo): per cittadini comunitari residenti regolarmente in Italia da almeno 5 anni.
Si precisa che, a far data dal 01/07/2013 (Autorizzazione Prot. 47121 del 17/05/2013- Agenzia delle Entrate Ufficio terr. di Novi Ligure ), relativamente ai suddetti certificati l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modalità virtuale: in questo caso, l'utente non dovrà presentarsi allo sportello già munito di marca da bollo, ma potrà corrispondere l'importo di euro 16.00 (ovvero il costo della marca da bollo) direttamente allo "sportello certificazione". Invece, per quanto attiene all'istanza in bollo di rilascio dei suddetti attestati, l'imposta di bollo non potrà essere assolta in modalità virtuale.
UFFICI e SERVIZI – Anagrafe – Attribuzione numeri civici
NORMATIVA: Regolamento anagrafico DPR n. 223 del 30/05/1989
Modalità di richiesta ed erogazione:
L'interessato dovrà compilare il seguente modulo, con l'applicazione di una marca da bollo da € 16,00, e farlo pervenire all'Ufficio Anagrafe. La richiesta dovrà avvenire a costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato
L'Ufficio provvederà, dopo il sopralluogo, entro trenta gg. dalla data di protocollazione della richiesta, all'assegnazione del numero civico, la cui applicazione successiva è di competenza del proprietario. Qualora la costruzione sia composta da più unità immobiliari, il proprietario dovrà richiedere all'ufficio anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna, da effettuarsi a cura del proprietario stesso.
Requisiti del richiedente:
La richiesta deve essere effettuata dal proprietario o da altra persona debitamente incaricata (tecnico, socio, amministratore, ecc.).
La targhetta di materiale resistente con indicato il numero civico può essere acquistata dal proprietario presso una qualunque attività commerciale.
L'apposizione è a carico del proprietario dell'immobile.
UFFICI e SERVIZI – Anagrafe - Pensioni
Servizi effettuati:
- Consegna Decreti di conferimento pensione ai pensionati dello Stato (Vedi NOTE).
- Delega riscossione pensione (Vedi NOTE).
NOTE:
CONSEGNA DECRETI DI CONFERIMENTO PENSIONE AI PENSIONATI DELLO STATO: il cittadino viene convocato dall'Ufficio con un avviso scritto, dove sono specificati i motivi della convocazione ed i documenti da presentare (fotografia da apporre sul libretto ed un documento di riconoscimento).
DELEGA RISCOSSIONE PENSIONE INPS: Per delegare alla riscossione una persona diversa dal pensionato, rivolgersi agli uffici INPS (Strada Boscomarengo n. 13 – Novi Ligure), dove sono in distribuzione appositi moduli. Il pensionato sottoscriverà lo stampato di delega, già compilato, alla presenza dell'impiegato addetto. Detta delega dovrà poi essere presentata all'Ente che eroga la pensione. Se il pensionato fosse impossibilitato a muoversi, rivolgersi all'Ufficio Messi.